Finalmente un passo avanti… 0
Cat.: approfondimenti, RESPONSABILITA', DIRITTO26. Giugno 2008
Nel corso del Consiglio dei ministri del 18 giugno è stato finalmente approvato il disegno di legge che reca "Misure contro gli atti persecutori", proposto dai ministri per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e della Giustizia, Angelino Alfano ma già ampiamente promosso e discusso nel corso della precedente legislatura.
Il disegno di legge è diretto a fornire strumenti di tutela alle vittime del fenomeno dello stalking (persecuzione) che consiste nei comportamenti ripetuti, di minaccia e molestia, che creano nella persona offesa un grave stato di ansia e paura per la propria incolumità o per quella di persone legate da vincoli di parentela o di affetto, tali da indurre a modificare il proprio stile di vita in maniera significativa.
Viene così introdotta nel codice penale una nuova figura di reato, quella degli “atti persecutori” (articolo 612-bis), nonché una nuova ed idonea misura cautelare e la previsione di strumenti che favoriscano le indagini (intercettazioni telefoniche in particolare, necessarie in considerazione del fatto che il fenomeno si realizza spesso a mezzo di telefono).
I provvedimenti che la vittima potrà richiedere sembrano (il condizionale è d’obbligo finchè non si vedrà la reale operatività di questi strumenti… in fondo siamo in Italia e fatta la legge…) finalmente poter dare quella risposta di tutela immediata che questo tipo di reato richiede.
Questi provvedimenti vanno dal mero "ammonimento" da parte del Questore nei confronti dell’autore della condotta al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi congiunti, al divieto per l’imputato di comunicare con la vittima e con i suoi congiunti. Altrettanto importante è la previsione che i provvedimenti vengono comunicati sia all’autorità di pubblica sicurezza che, ovviamente, alla persona offesa ma anche ai servizi socio-assistenziali del territorio, in una prima importante configurazione a livello legislativo di quella "rete" che deve necessariamente coinvolgere le Autorità, la Magistratura e l’Amministrazione per fare sì che venga realmente prestato un sostegno concreto alle vittime.
Da ultimo un piccolo approfondimento che mi sembra importante: le pene previste per l’autore del reato di stalking (da sei mesi a quattro anni salvo che il fatto costituisca più grave reato) sono ulteriormente aumentate se il fatto è comemsso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che è stata legata da da relazione affettiva. Non è prevista, ovviamente, l’ipotesi che l’autore sia l’attuale coniuge o convivente perchè, in quel caso, la fattispecie delittuosa di riferimento è un’altra, ovvero quella dei maltrattamenti in famiglia.
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